Il CEFA è una Organizzazione Non Governativa (ONG) idonea ai sensi dell’art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 ed una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Pertanto, è possibile avvalersi delle seguenti agevolazioni fiscali, da applicarsi in alternativa tra loro:
– ONG Contributo deducibile per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo delle persone fisiche o del reddito per attività d’impresa, ai sensi degli artt. 10 (c. 1, lett. g) o 100 (c. 2, lett. a) del D.P.R. 917/86.
– ONLUS 1) Contributo che beneficia della detrazione dall’imposta lorda delle persone fisiche per un importo non superiore a 2.065,83 euro, ai sensi dell’art. 15 (c. 1, lett.i-bis) del D.P.R. 917/86. Per i soggetti con reddito per attività d’impresa il contributo è deducibile per un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 100 (c. 2, lett.h) del D.P.R. 917/86.
2) Contributo deducibile nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui, ai sensi dell’art. 14 del D.L. 35/2005.
Le agevolazioni fiscali sono consentite a condizione che i versamenti siano eseguiti tramite banca, ufficio postale o gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.L. 241/97.
Il CEFA invierà una ricevuta a fronte dell’offerta.
Per informazioni telefonare al numero 051 520285 oppure scrivere a info@cefaonlus.it